Art. 19
Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi di gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza
In vigore dal 26 feb 2014
Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi di gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza
Gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione almeno una volta l’anno e per via elettronica almeno le seguenti informazioni agli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza per il periodo cui si riferiscono le informazioni:
a)
i proventi dei diritti attribuiti, gli importi pagati dagli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo per i diritti che gestiscono nel quadro dell’accordo di rappresentanza, ed eventuali proventi dei diritti attribuiti non ancora pagati per qualsiasi periodo;
b)
detrazioni applicate a titolo di spese di gestione;
c)
le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione a norma dell’;
d)
le informazioni sulle licenze concesse o rifiutate in relazione alle opere e agli altri materiali protetti oggetto dell’accordo di rappresentanza;
e)
le decisioni adottate dall’assemblea generale dei membri nella misura in cui tali decisioni sono pertinenti in relazione alla gestione dei diritti nel quadro dell’accordo di rappresentanza.
Storico versioni
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