Art. 17

Obblighi degli utilizzatori

In vigore dal 26 feb 2014
Obblighi degli utilizzatori Gli Stati membri adottano disposizioni volte a garantire che gli utilizzatori facciano pervenire, entro un termine concordato o prestabilito e in un formato concordato o prestabilito, all’organismo di gestione collettiva le informazioni pertinenti a loro disposizione sull’utilizzo dei diritti rappresentati dall’organismo stesso che sono necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Nel decidere in merito al formato per la fornitura di tali informazioni, gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori tengono conto, per quanto possibile, degli standard adottati su base volontaria nel settore.
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Obblighi degli utilizzatori (Art. 17 Direttiva (UE) 2014/26) — Testo vigente | Portale Normativo