Art. 18
Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione dei loro diritti
In vigore dal 26 feb 2014
Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione dei loro diritti
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l’ e l’, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che un organismo di gestione collettiva metta a disposizione non meno di una volta l’anno, a ciascun titolare dei diritti cui abbia attribuito proventi o effettuato pagamenti nel periodo di riferimento delle informazioni, almeno le seguenti informazioni:
a)
le informazioni di contatto che il titolare ha autorizzato l’organismo di gestione collettiva ad utilizzare, per identificare e localizzare il titolare dei diritti;
b)
i proventi dei diritti attribuiti al titolare dei diritti;
c)
gli importi pagati dall’organismo di gestione collettiva al titolare dei diritti per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
d)
il periodo nel quale ha avuto luogo l’utilizzo per il quale sono stati attribuiti e pagati gli importi al titolare del diritto, a meno che, per motivi obiettivi legati alla comunicazione da parte degli utilizzatori, non sia stato possibile per l’organismo di gestione collettiva fornire questa informazione;
e)
le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione;
f)
le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione, incluse le detrazioni eventualmente previste dalla legislazione nazionale per la prestazione di servizi sociali, culturali o educativi;
g)
i proventi di diritti attribuiti e non ancora pagati al titolare dei diritti per qualsiasi periodo.
2. Se un organismo di gestione collettiva attribuisce proventi di diritti ed ha come membri entità incaricate della distribuzione dei proventi di diritti ai titolari di diritti, l’organismo di gestione collettiva fornisce le informazioni elencate al paragrafo 1 a tali entità a condizione che queste ultime non siano in possesso di tali informazioni. Gli Stati membri garantiscono che le entità mettano a disposizione almeno le informazioni di cui al paragrafo 1, almeno una volta l’anno, di ciascun titolare dei diritti a cui attribuiscono proventi dei diritti o per il quale eseguono pagamenti nel periodo cui si riferiscono le informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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