Art. 16
Concessione delle licenze
In vigore dal 26 feb 2014
Concessione delle licenze
1. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori conducano in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti. Gli organismi di gestione collettiva si scambiamo tutte le informazioni necessarie.
2. Le condizioni di concessione delle licenze sono basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze su diritti non sono tenuti a basarsi, per altri tipi di servizi online, sulle condizioni di concessione concordate con un utilizzatore quando quest’ultimo fornisce un nuovo tipo di servizio online proposto al pubblico dell’Unione da meno di tre anni.
I titolari dei diritti ricevono una remunerazione adeguata per l’uso dei diritti. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso sono ragionevoli in rapporto, tra l’altro, al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e tengono conto della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva. Gli organismi di gestione collettiva informano gli utenti interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe.
3. Gli organismi di gestione collettiva rispondono senza indebito ritardo alle richieste degli utenti specificando, fra l’altro, le informazioni necessarie all’organismo di gestione collettiva per offrire una licenza.
Una volta ricevute tutte le informazioni pertinenti, l’organismo di gestione collettiva, senza indebito ritardo, offre una licenza o fornisce all’utente una dichiarazione motivata in cui spiega i motivi per cui non intende sottoporre a licenza un determinato servizio.
4. Un organismo di gestione collettiva consente agli utilizzatori di comunicare per via elettronica, compreso, se opportuno, a fini di informazione sull’uso della licenza.
Storico versioni
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