Art. 14

Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza

In vigore dal 26 feb 2014
Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza Gli Stati membri assicurano che un organismo di gestione collettiva non faccia nessuna discriminazione nei confronti di alcun titolare dei diritti di cui gestisce i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:26:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza (Art. 14 Direttiva (UE) 2014/26) — Testo vigente | Portale Normativo