Art. 12

Detrazioni

In vigore dal 26 feb 2014
Detrazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, se un titolare dei diritti autorizza un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, l’organismo di gestione collettiva fornisca al titolare dei diritti informazioni sulle spese di gestione e sulle altre detrazioni dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi dei diritti, prima di ottenere il suo consenso per gestire i suoi diritti. 2.   Le detrazioni devono essere ragionevoli, in rapporto alle prestazioni fornite dall’organismo di gestione collettiva ai titolari dei diritti, compresi, se del caso, i servizi di cui al paragrafo 4, ed essere stabilite secondo criteri oggettivi. 3.   Le spese di gestione non devono superare i costi giustificati e documentati sostenuti dall’organismo di gestione collettiva per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi. Gli Stati membri garantiscono che gli obblighi applicabili all’uso e alla trasparenza dell’uso degli importi detratti o compensati per le spese di gestione si applichino a qualsiasi altra detrazione effettuata al fine di coprire i costi di gestione dei diritti d’autore e diritti connessi. 4.   Nel caso in cui gli organismi di gestione collettiva offrano servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti o da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi dei diritti, tali servizi siano prestati sulla base di criteri equi, soprattutto in relazione all’accesso e alla portata di tali servizi.
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Detrazioni (Art. 12 Direttiva (UE) 2014/26) — Testo vigente | Portale Normativo