Art. 12
Detrazioni
In vigore dal 26 feb 2014
Detrazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché, se un titolare dei diritti autorizza un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, l’organismo di gestione collettiva fornisca al titolare dei diritti informazioni sulle spese di gestione e sulle altre detrazioni dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi dei diritti, prima di ottenere il suo consenso per gestire i suoi diritti.
2. Le detrazioni devono essere ragionevoli, in rapporto alle prestazioni fornite dall’organismo di gestione collettiva ai titolari dei diritti, compresi, se del caso, i servizi di cui al paragrafo 4, ed essere stabilite secondo criteri oggettivi.
3. Le spese di gestione non devono superare i costi giustificati e documentati sostenuti dall’organismo di gestione collettiva per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi.
Gli Stati membri garantiscono che gli obblighi applicabili all’uso e alla trasparenza dell’uso degli importi detratti o compensati per le spese di gestione si applichino a qualsiasi altra detrazione effettuata al fine di coprire i costi di gestione dei diritti d’autore e diritti connessi.
4. Nel caso in cui gli organismi di gestione collettiva offrano servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti o da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi dei diritti, tali servizi siano prestati sulla base di criteri equi, soprattutto in relazione all’accesso e alla portata di tali servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:26:oj#art-12