Art. 11
Riscossione e uso dei proventi dei diritti
In vigore dal 26 feb 2014
Riscossione e uso dei proventi dei diritti
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di gestione collettiva si attengano alle norme stabilite ai paragrafi da 2 a 5.
2. Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in maniera diligente.
3. Gli organismi di gestione collettiva tengono separati dal punto di vista contabile:
a)
i proventi dei diritti e le entrate derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti; e
b)
le eventuali attività proprie ed i proventi derivanti da tali attività, dalle spese di gestione o da altre attività.
4. Gli organismi di gestione collettiva non sono autorizzati a usare i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall’investimento di tali proventi per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, salvo qualora sia consentito detrarre o compensare le proprie spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell’, paragrafo 5, lettera d), o utilizzare i proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall’investimento di tali proventi in conformità con una decisione adottata a norma dell’, paragrafo 5.
5. Nei casi in cui gli organismi di gestione collettiva investono i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall’investimento di tali proventi, essi agiscono nel migliore interesse dei titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti, in conformità con la politica generale di investimento e gestione dei rischi di cui all’, paragrafo 5, lettere c) e f) e tenendo conto delle seguenti norme:
a)
in presenza di un potenziale conflitto di interessi, l’organismo di gestione collettiva garantisce che l’investimento sia effettuato nell’esclusivo interesse di tali titolari;
b)
le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme;
c)
le attività sono adeguatamente diversificate, in modo da evitare un’eccessiva dipendenza da una particolare attività e l’accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.
Storico versioni
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