Art. 11 · Riscossione e uso dei proventi dei diritti

Art. 11

Riscossione e uso dei proventi dei diritti

In vigore dal 26 feb 2014
Riscossione e uso dei proventi dei diritti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di gestione collettiva si attengano alle norme stabilite ai paragrafi da 2 a 5. 2.   Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in maniera diligente. 3.   Gli organismi di gestione collettiva tengono separati dal punto di vista contabile: a) i proventi dei diritti e le entrate derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti; e b) le eventuali attività proprie ed i proventi derivanti da tali attività, dalle spese di gestione o da altre attività. 4.   Gli organismi di gestione collettiva non sono autorizzati a usare i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall’investimento di tali proventi per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, salvo qualora sia consentito detrarre o compensare le proprie spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell’, paragrafo 5, lettera d), o utilizzare i proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall’investimento di tali proventi in conformità con una decisione adottata a norma dell’, paragrafo 5. 5.   Nei casi in cui gli organismi di gestione collettiva investono i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall’investimento di tali proventi, essi agiscono nel migliore interesse dei titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti, in conformità con la politica generale di investimento e gestione dei rischi di cui all’, paragrafo 5, lettere c) e f) e tenendo conto delle seguenti norme: a) in presenza di un potenziale conflitto di interessi, l’organismo di gestione collettiva garantisce che l’investimento sia effettuato nell’esclusivo interesse di tali titolari; b) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme; c) le attività sono adeguatamente diversificate, in modo da evitare un’eccessiva dipendenza da una particolare attività e l’accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.
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