Art. 21
Divulgazione delle informazioni
In vigore dal 26 feb 2014
Divulgazione delle informazioni
1. Gli Stati membri assicurano che un organismo di gestione collettiva renda pubbliche almeno le seguenti informazioni:
a)
il proprio statuto;
b)
le proprie condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell’autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto;
c)
i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni;
d)
l’elenco delle persone di cui all’;
e)
la propria politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
f)
la propria politica generale relativa alle spese di gestione;
g)
la propria politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi;
h)
un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi;
i)
la politica generale sull’utilizzo di importi non distribuibili;
j)
le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli .
2. L’organismo di gestione collettiva pubblica e tiene aggiornate, sul suo sito Internet pubblico, le informazioni di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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