Art. 38
Cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali
In vigore dal 26 feb 2014
Cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali
1. La Commissione favorisce lo scambio regolare di informazioni tra le autorità competenti designate a tal fine negli Stati membri e tra tali autorità e la Commissione in relazione alla situazione e allo sviluppo delle licenze multiterritoriali.
2. La Commissione procede a regolari consultazioni con i rappresentanti dei titolari dei diritti, degli organismi di gestione collettiva, degli utilizzatori, dei consumatori e di altre parti interessate in merito all’esperienza acquisita con l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo III della presente direttiva. La Commissione fornisce alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti che emergono da tali consultazioni nel contesto dello scambio di informazioni indicato al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri provvedono affinché entro il 10 ottobre 2017 le rispettive autorità competenti trasmettano alla Commissione una relazione sulla situazione e sullo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul loro territorio. In particolare, la relazione contiene informazioni sulla disponibilità di licenze multiterritoriali nello Stato membro interessato e sull’osservanza da parte dell’organismo di gestione collettiva delle disposizioni del diritto nazionale adottate nell’attuazione del titolo III della presente direttiva, insieme con una valutazione dello sviluppo di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online da parte di utilizzatori, consumatori, titolari dei diritti e altre parti interessate.
4. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e delle informazioni raccolte a norma dei paragrafi 1 e 2, la Commissione elabora una valutazione sull’applicazione delle disposizioni del titolo III della presente direttiva. Se necessario, e se del caso sulla base di un’opportuna relazione specifica, la Commissione valuterà altre iniziative volte a risolvere gli eventuali problemi individuati. In particolare, tale valutazione comprende:
a)
il numero degli organismi di gestione collettiva che rispettano i requisiti di cui al titolo III;
b)
l’applicazione degli , incluso il numero di accordi di rappresentanza conclusi da organismi di gestione collettiva a norma di tali articoli;
c)
la quota del repertorio nei singoli Stati membri che è disponibile per la concessione di licenze su base multiterritoriale.
Storico versioni
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