Art. 39
Notifica degli organismi di gestione collettiva
In vigore dal 26 feb 2014
Notifica degli organismi di gestione collettiva
Gli Stati membri, sulla base delle informazioni a loro disposizione, forniscono alla Commissione un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul proprio territorio entro il 10 aprile 2016.
Gli Stati membri comunicano qualsiasi modifica a tale elenco alla Commissione senza indebito ritardo.
La Commissione pubblica tali informazioni e le tiene aggiornate.
Storico versioni
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