Art. 39

Notifica degli organismi di gestione collettiva

In vigore dal 26 feb 2014
Notifica degli organismi di gestione collettiva Gli Stati membri, sulla base delle informazioni a loro disposizione, forniscono alla Commissione un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul proprio territorio entro il 10 aprile 2016. Gli Stati membri comunicano qualsiasi modifica a tale elenco alla Commissione senza indebito ritardo. La Commissione pubblica tali informazioni e le tiene aggiornate.
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Notifica degli organismi di gestione collettiva (Art. 39 Direttiva (UE) 2014/26) — Testo vigente | Portale Normativo