Art. 39 · Notifica degli organismi di gestione collettiva

Art. 39

Notifica degli organismi di gestione collettiva

In vigore dal 26 feb 2014
Notifica degli organismi di gestione collettiva Gli Stati membri, sulla base delle informazioni a loro disposizione, forniscono alla Commissione un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul proprio territorio entro il 10 aprile 2016. Gli Stati membri comunicano qualsiasi modifica a tale elenco alla Commissione senza indebito ritardo. La Commissione pubblica tali informazioni e le tiene aggiornate.
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