Art. 37

Scambio di informazioni tra autorità competenti

In vigore dal 26 feb 2014
Scambio di informazioni tra autorità competenti 1.   Al fine di facilitare il monitoraggio dell’applicazione della presente direttiva, ogni Stato membro garantisce che una richiesta di informazioni da parte di un’autorità competente di un altro Stato membro designata a tal fine, su questioni concernenti l’attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le attività degli organismi di gestione collettiva con sede nel territorio dello Stato membro a cui è rivolta la richiesta, sia trattata senza indebito ritardo da parte dell’autorità competente designata a tal fine, a condizione che la richiesta sia debitamente giustificata. 2.   Qualora un’autorità competente ritenga che un organismo di gestione collettiva con sede in un altro Stato membro ma operante nel suo territorio potrebbe non rispettare le disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede tale organismo di gestione collettiva, le quali sono state adottate in linea con i requisiti di cui alla presente direttiva, può trasmettere tutte le pertinenti informazioni all’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’organismo di gestione collettiva, corredate se del caso di una richiesta a tale autorità affinché essa adotti le misure adeguate nell’ambito delle sue competenze. L’autorità competente adita fornisce una risposta motivata entro tre mesi. 3.   La questione di cui al paragrafo 2 può altresì essere deferita dall’autorità che presenta tale richiesta al gruppo di esperti istituito ai sensi dell’.
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Scambio di informazioni tra autorità competenti (Art. 37 Direttiva (UE) 2014/26) — Testo vigente | Portale Normativo