Art. 36
Rispetto della presente direttiva
In vigore dal 26 feb 2014
Rispetto della presente direttiva
1. Gli Stati membri garantiscono che il rispetto delle disposizioni di diritto interno adottate e attuate conformemente agli obblighi stabiliti nella presente direttiva da parte degli organismi di gestione collettiva stabiliti nel loro territorio sia controllato dalle autorità competenti designate e tale scopo.
2. Gli Stati membri assicurano che vi siano procedure che consentano ai membri di un organismo di gestione collettiva, ai titolari dei diritti, agli utilizzatori, a organismi di gestione collettiva e ad altre parti interessate di notificare alle autorità competenti designate a tal fine attività o circostanze che, a loro avviso, costituiscono una violazione delle disposizioni del diritto nazionale adottate ai sensi dei requisiti di cui alla presente direttiva.
3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate a tal fine abbiano il potere di imporre sanzioni adeguate e di adottare misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni del diritto nazionale di attuazione della presente direttiva. Tali sanzioni e misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti di cui al presente articolo e agli entro il 10 aprile 2016. La Commissione procede alla pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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