Art. 36 · Rispetto della presente direttiva

Art. 36

Rispetto della presente direttiva

In vigore dal 26 feb 2014
Rispetto della presente direttiva 1.   Gli Stati membri garantiscono che il rispetto delle disposizioni di diritto interno adottate e attuate conformemente agli obblighi stabiliti nella presente direttiva da parte degli organismi di gestione collettiva stabiliti nel loro territorio sia controllato dalle autorità competenti designate e tale scopo. 2.   Gli Stati membri assicurano che vi siano procedure che consentano ai membri di un organismo di gestione collettiva, ai titolari dei diritti, agli utilizzatori, a organismi di gestione collettiva e ad altre parti interessate di notificare alle autorità competenti designate a tal fine attività o circostanze che, a loro avviso, costituiscono una violazione delle disposizioni del diritto nazionale adottate ai sensi dei requisiti di cui alla presente direttiva. 3.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate a tal fine abbiano il potere di imporre sanzioni adeguate e di adottare misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni del diritto nazionale di attuazione della presente direttiva. Tali sanzioni e misure sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti di cui al presente articolo e agli entro il 10 aprile 2016. La Commissione procede alla pubblicazione.
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