Art. 34

Procedure di risoluzione alternativa delle controversie

In vigore dal 26 feb 2014
Procedure di risoluzione alternativa delle controversie 1.   Gli Stati membri possono prevedere che le controversie fra gli organismi di gestione collettiva, i membri di organismi di gestione collettiva, i titolari dei diritti o gli utilizzatori relative alle disposizioni della legislazione nazionale adottata in conformità dei requisiti della presente direttiva possano essere trattate secondo una procedura rapida, indipendente e imparziale di risoluzione alternativa delle controversie. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell’applicazione del titolo III, le seguenti controversie relative a un organismo di gestione collettiva con sede nel loro territorio che concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online possano essere sottoposte a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie indipendente e imparziale: a) controversie con un fornitore, effettivo o potenziale, di servizi online in relazione all’applicazione degli ; b) controversie con uno o più titolari dei diritti in relazione all’applicazione degli ; c) controversie con un altro organismo di gestione collettiva in relazione all’applicazione degli .
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Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (Art. 34 Direttiva (UE) 2014/26) — Testo vigente | Portale Normativo