Art. 32

Deroga per i diritti musicali online richiesti per programmi radiofonici e televisivi

In vigore dal 26 feb 2014
Deroga per i diritti musicali online richiesti per programmi radiofonici e televisivi I requisiti di cui al presente titolo non si applicano agli organismi di gestione collettiva che concedono, sulla base dell’aggregazione volontaria dei diritti richiesti e nel rispetto delle norme sulla concorrenza stabilite agli articoli 101 e 102 TFUE, una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali online richiesta da un’emittente per comunicare o mettere a disposizione del pubblico i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente o dopo la prima trasmissione, così come ogni altro materiale online prodotto o commissionato dall’emittente, anche come visione anticipata, che sia accessorio alla prima trasmissione del suo programma radiofonico o televisivo.
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Deroga per i diritti musicali online richiesti per programmi radiofonici e televisivi (Art. 32 Direttiva (UE) 2014/26) — Testo vigente | Portale Normativo