Art. 30

Obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali

In vigore dal 26 feb 2014
Obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali 1.   Gli Stati membri garantiscono che, qualora un organismo di gestione collettiva che non concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online del proprio repertorio chieda a un altro organismo di gestione collettiva di stipulare un accordo di rappresentanza relativo a tali diritti, l’organismo di gestione collettiva interpellato sia tenuto ad accettare tale richiesta se già concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti su opere musicali online del repertorio di uno o più altri organismi di gestione collettiva. 2.   L’organismo di gestione collettiva interpellato risponde all’organismo di gestione collettiva richiedente per iscritto e senza indebito ritardo. 3.   Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, l’organismo di gestione collettiva interpellato gestisce il repertorio rappresentato dell’organismo di gestione collettiva richiedente alle stesse condizioni a cui gestisce il proprio repertorio. 4.   L’organismo di gestione collettiva interpellato include il repertorio rappresentato dell’organismo di gestione collettiva richiedente in tutte le offerte che trasmette ai fornitori di servizi online. 5.   Le spese di gestione per il servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva all’organismo richiedente non eccedono le spese ragionevolmente sostenute dall’organismo di gestione collettiva interpellato. 6.   L’organismo di gestione collettiva richiedente mette a disposizione dell’organismo di gestione collettiva interpellato le informazioni relative al proprio repertorio musicale necessarie per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online. Se le informazioni sono insufficienti o fornite in una forma tale da non consentire all’organismo di gestione collettiva interpellato di rispettare i requisiti stabiliti al presente titolo, l’organismo interpellato ha il diritto di addebitare alla controparte le spese ragionevolmente sostenute per rispettare tali prescrizioni o di escludere le opere per cui le informazioni sono insufficienti o inutilizzabili.
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