Art. 29
Accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali
In vigore dal 26 feb 2014
Accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali
1. Gli Stati membri garantiscono che eventuali accordi di rappresentanza tra diversi organismi di gestione collettiva in virtù dei quali un organismo di gestione collettiva incarica un altro organismo di gestione collettiva di concedere licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online del proprio repertorio musicale sono di natura non esclusiva. L’organismo di gestione collettiva mandatario gestisce tali diritti in base a condizioni non discriminatorie.
2. L’organismo di gestione collettiva mandante informa i propri membri delle principali condizioni dell’accordo, inclusi la durata e i costi dei servizi forniti dall’organismo di gestione collettiva mandatario.
3. L’organismo di gestione collettiva mandatario informa l’organismo di gestione collettiva mandante delle principali condizioni a cui devono essere concesse le licenze sui diritti su opere musicali online di quest’ultimo, inclusa la natura dello sfruttamento, tutte le disposizioni che riguardano o influenzano i diritti di licenza, la durata della licenza, i periodi contabili e i territori coperti.
Storico versioni
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