Art. 40

Condizioni per la commercializzazione nell’Unione, con passaporto, di FIA non UE gestiti da un GEFIA non UE

In vigore dal 8 giu 2011
Condizioni per la commercializzazione nell’Unione, con passaporto, di FIA non UE gestiti da un GEFIA non UE 1.   Gli Stati membri assicurano che un GEFIA non UE debitamente autorizzato possa commercializzare con un passaporto presso gli investitori professionali dell’Unione quote o azioni di un FIA non UE che gestisce, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo. 2.   Oltre alle prescrizioni della presente direttiva relative ai GEFIA UE, per i GEFIA non UE sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) esistono appropriati meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro di riferimento e l’autorità di vigilanza del paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito, al fine di assicurare quantomeno un efficace scambio di informazioni che consenta alle autorità competenti di esercitare le loro funzioni in conformità della presente direttiva; b) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito non è classificato come paese o territorio non cooperativo dal FATF; c) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito ha firmato con lo Stato membro di riferimento e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o le azioni del FIA non UE un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all’ del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali. Qualora un’autorità competente di un altro Stato membro sia in disaccordo con la valutazione sull’applicazione del primo comma, lettere a) e b), effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3.   Il GEFIA trasmette una notifica alle autorità competenti del suo Stato membro di riferimento per ciascun FIA non UE che intende commercializzare in detto Stato membro di riferimento. La notifica comprende la documentazione e le informazioni di cui all’allegato III. 4.   Nei venti giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica completa di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano il GEFIA stesso se può iniziare a commercializzare nel suo territorio il FIA indicato nella notifica di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA possono impedire la commercializzazione del FIA soltanto se la sua gestione da parte del GEFIA non è o non sarà conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non rispetta o non rispetterà in altro modo quest’ultima. In caso di decisione positiva, il GEFIA può iniziare a commercializzare il FIA nel suo Stato membro di riferimento a partire dalla data della notifica delle autorità competenti in tal senso. Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano altresì l’AESFEM del fatto che il GEFIA può iniziare a commercializzare quote o azioni del FIA nel suo Stato membro di riferimento. 5.   Il GEFIA che intenda commercializzare quote o azioni di un FIA non UE anche in Stati membri diversi dal suo Stato membro di riferimento trasmette una notifica alle autorità competenti del suo Stato membro di riferimento in relazione a ciascun FIA non UE che intende commercializzare. La notifica comprende la documentazione e le informazioni di cui all’allegato IV. 6.   Nei venti giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo di notifica completo di cui al paragrafo 5, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento lo trasmettono alle autorità competenti degli Stati membri in cui si intendono commercializzare le quote o le azioni del FIA. Tale trasmissione ha luogo unicamente se la gestione del FIA da parte del GEFIA è e continuerà ad essere conforme alla presente direttiva e se in ogni modo il GEFIA rispetta quest’ultima. Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA allegano un’attestazione da cui risulti che il GEFIA interessato è autorizzato a gestire i FIA con una particolare strategia di investimento. 7.   All’atto della trasmissione del fascicolo di notifica, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano senza indugio della trasmissione il GEFIA. Quest’ultimo può iniziare a commercializzare il FIA nei pertinenti Stati membri ospitanti a partire dalla data della notifica. Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano altresì l’AESFEM del fatto che il GEFIA può iniziare a commercializzare quote o azioni del FIA negli Stati membri ospitanti del GEFIA. 8.   Le modalità di cui all’allegato IV, lettera h), sono soggette alla legislazione e alla vigilanza degli Stati membri ospitanti del GEFIA, se tali Stati membri sono diversi dallo Stato membro di riferimento. 9.   Gli Stati membri assicurano che la lettera di notifica del GEFIA di cui al paragrafo 5 e l’attestazione di cui al paragrafo 6 siano fornite in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti finanziari internazionali. Gli Stati membri assicurano altresì che la trasmissione e l’archiviazione elettroniche dei documenti indicati al paragrafo 6 siano accettate dalle loro autorità competenti. 10.   In caso di modifica significativa di una qualunque delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 3 o 5, il GEFIA ne avverte per iscritto le autorità competenti dello Stato membro di riferimento almeno un mese prima che la pianificata sia attuata o immediatamente dopo che la modifica non pianificata si sia verificata. Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettare in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano senza indebito ritardo il GEFIA del fatto che non può attuare la modifica. Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non è più conforme alla presente direttiva o il GEFIA non rispetta più in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell’, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione del FIA. Se le modifiche sono accettabili, dal momento che non influiscono sulla gestione del FIA da parte del GEFIA conformemente alla presente direttiva o in altro modo sul rispetto da parte del GEFIA di quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento informano senza indugio l’AESFEM di dette modifiche, nella misura in cui esse riguardano la cessazione della commercializzazione di determinati FIA o la commercializzazione di FIA addizionali e, se del caso, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti del GEFIA. 11.   La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure riguardo ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 2, lettera a), al fine di concepire un quadro comune per agevolare l’istituzione di tali meccanismi di cooperazione con i paesi terzi. 12.   Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM può elaborare orientamenti per determinare le modalità di applicazione delle misure adottate dalla Commissione relativamente ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 2, lettera a). 13.   L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire il contenuto minimo dei meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 2, lettera a), al fine di garantire che le autorità competenti dello Stato membro di riferimento e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti ricevano informazioni sufficienti per poter esercitare i loro poteri di vigilanza e di indagine ai sensi della presente direttiva. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 14.   Al fine di garantire un’armonizzazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino le procedure per il coordinamento e lo scambio di informazioni tra l’autorità competente dello Stato membro di riferimento e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti del GEFIA. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 15.   Qualora un’autorità competente rifiuti una richiesta di scambio di informazioni in conformità delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 14, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 16.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare: a) la forma e il contenuto di un modello per la lettera di notifica di cui ai paragrafi 3 e 5; b) la forma e il contenuto di un modello per l’attestazione di cui al paragrafo 6; c) la forma della trasmissione di cui al paragrafo 6; e d) la forma della notifica scritta di cui al paragrafo 10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 17.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che i FIA gestiti e commercializzati dal GEFIA siano commercializzati solo presso investitori professionali.
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