Art. 42

Condizioni per la commercializzazione negli Stati membri, senza un passaporto, di FIA gestiti da un GEFIA non UE

In vigore dal 8 giu 2011
Condizioni per la commercializzazione negli Stati membri, senza un passaporto, di FIA gestiti da un GEFIA non UE 1.   Fatti salvi gli , gli Stati membri possono consentire ai GEFIA non UE di commercializzare, solo sul loro territorio e presso investitori professionali, quote o azioni dei FIA che gestiscono, subordinatamente ad almeno le seguenti condizioni: a) il GEFIA non UE rispetta gli per ciascun FIA che commercializza a norma del presente articolo e gli articoli da 26 a 30 qualora il FIA dallo stesso commercializzato ai sensi del presente articolo rientri nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 1. Le autorità competenti e gli investitori dei FIA di cui ai suddetti articoli si considerano quelli degli Stati membri in cui i FIA sono commercializzati; b) esistono appropriati meccanismi di cooperazione, finalizzati alla vigilanza sul rischio sistemico e conformi alle norme internazionali, tra le autorità competenti degli Stati membri in cui i FIA sono commercializzati, se del caso, le autorità competenti dei FIA UE interessati e le autorità di vigilanza del paese terzo in cui è stabilito il GEFIA non UE ed eventualmente le autorità di vigilanza del paese terzo in cui è stabilito il FIA non UE, al fine di assicurare un efficace scambio di informazioni che consenta alle autorità competenti degli Stati membri interessati di esercitare le loro funzioni in conformità della presente direttiva; c) il paese terzo in cui è stabilito il GEFIA non UE o il FIA non UE non è catalogato come paese o territorio non cooperativo dal FATF. Qualora un’autorità competente di un FIA UE non aderisca ai prescritti meccanismi di cooperazione di cui al primo comma, lettera b), entro un periodo di tempo ragionevole, le autorità competenti dello Stato membro in cui si intende commercializzare il FIA possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 2.   Gli Stati membri possono imporre al GEFIA non UE norme più rigorose per quanto attiene alla commercializzazione presso gli investitori sul loro territorio di quote o azioni del FIA ai fini del presente articolo. 3.   La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure riguardo ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 1, al fine di concepire un quadro comune per agevolare l’istituzione di tali meccanismi di cooperazione con i paesi terzi. 4.   Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM elabora orientamenti per determinare le modalità di applicazione delle misure adottate dalla Commissione relativamente ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 1.
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