Art. 43
Commercializzazione di FIA da parte dei GEFIA presso investitori al dettaglio
In vigore dal 8 giu 2011
Commercializzazione di FIA da parte dei GEFIA presso investitori al dettaglio
1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto dell’Unione, gli Stati membri possono consentire ai GEFIA di commercializzare presso gli investitori al dettaglio sul loro territorio quote o azioni dei FIA che gestiscono a norma della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che tali FIA siano commercializzati su base nazionale o transnazionale o siano FIA UE o non UE.
In tali casi, gli Stati membri possono imporre a carico del GEFIA o del FIA prescrizioni più rigorose di quelle applicabili ai FIA commercializzati presso investitori professionali sul loro territorio a norma della presente direttiva. Tuttavia, gli Stati membri non impongono ai FIA UE stabiliti in un altro Stato membro e commercializzati su base transnazionale prescrizioni aggiuntive o più rigorose rispetto a quelle applicabili ai FIA commercializzati su base nazionale.
2. Entro il 22 luglio 2014 gli Stati membri che autorizzano la commercializzazione di FIA presso gli investitori al dettaglio sul loro territorio comunicano alla Commissione e all’AESFEM:
a)
i tipi di FIA che i GEFIA possono commercializzare presso gli investitori al dettaglio sul loro territorio;
b)
ogni prescrizione aggiuntiva che lo Stato membro impone per la commercializzazione di FIA presso gli investitori al dettaglio.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’AESFEM anche ogni modifica successiva in relazione al primo comma.
Storico versioni
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