Art. 45

Responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri

In vigore dal 8 giu 2011
Responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri 1.   La vigilanza prudenziale su un GEFIA spetta alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA, indipendentemente dal fatto che questi gestisca e/o commercializzi FIA in un altro Stato membro o meno, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che attribuiscono responsabilità della vigilanza alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA. 2.   La vigilanza sul rispetto degli da parte di un GEFIA spetta alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA qualora quest’ultimo gestisca e/o commercializzi FIA tramite una succursale in tale Stato membro. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA possono disporre che un GEFIA che gestisca o commercializzi FIA sul suo territorio, avvalendosi o meno di una succursale, fornisca le informazioni necessarie per la vigilanza sul rispetto da parte del GEFIA delle norme applicabili per le quali tali autorità competenti sono responsabili. Per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui sopra, non possono essere imposti obblighi più rigorosi di quelli che lo stesso Stato membro ospitante del GEFIA impone ai GEFIA dei quali è lo Stato membro d’origine. 4.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA, ove accertino che un GEFIA che amministra e/o commercializza FIA sul loro territorio, avvalendosi o meno di una succursale, violi una delle norme sul rispetto delle quali esse hanno la responsabilità di vigilare, ingiungono al GEFIA di porre fine a detta violazione e ne informano le autorità competenti dello Stato membro d’origine. 5.   Se il GEFIA si rifiuta di fornire alle autorità competenti del suo Stato membro ospitante le informazioni che rientrano tra le loro competenze o non prende le opportune misure per porre fine alla violazione di cui al paragrafo 4, le autorità competenti di detto Stato membro ne informano le autorità competenti dello Stato membro d’origine. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA devono quanto prima: a) adottare tutte le misure opportune affinché il GEFIA interessato fornisca le informazioni richieste dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante ai sensi del paragrafo 3 o ponga fine alla violazione di cui al paragrafo 4; b) chiedere le informazioni necessarie alle pertinenti autorità di vigilanza nei paesi terzi. La natura delle misure di cui alla lettera a) è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA. 6.   Se, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA a norma del paragrafo 5 o perché tali misure risultano inadeguate o perché non sono previste nello Stato membro in questione, il GEFIA continua a rifiutarsi di fornire le informazioni richieste dalle autorità competenti del suo Stato membro ospitante ai sensi del paragrafo 3 o persiste nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari di cui al paragrafo 4 vigenti nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA, dopo aver informato le autorità competenti del suo Stato membro d’origine, possono adottare misure adeguate, ivi incluse quelle di cui agli , per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, impedire a tale GEFIA di avviare nuove operazioni nel suo Stato membro ospitante. Ove la funzione svolta nello Stato membro ospitante del GEFIA consista nella gestione di FIA, lo Stato membro in questione può esigere che il GEFIA cessi di gestire tali FIA. 7.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante un GEFIA, nel caso in cui abbiano chiari e dimostrabili motivi per ritenere che il GEFIA abbia violato gli obblighi imposti dalle norme sul rispetto delle quali esse non hanno la responsabilità di vigilare, ne informano le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA che adotta le misure opportune, anche chiedendo, se necessario, informazioni supplementari alle pertinenti autorità di vigilanza nei paesi terzi. 8.   Se, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA o perché tali misure risultano inadeguate o perché tale Stato membro non agisce entro tempi ragionevoli, il GEFIA persiste nell’agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori del FIA interessato, la stabilità finanziaria o l’integrità del mercato nello Stato membro ospitante del GEFIA, le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA, dopo averne informato le autorità competenti del suo Stato membro d’origine, possono adottare tutte le idonee misure per proteggere gli investitori di tale FIA, la stabilità finanziaria e l’integrità del mercato nello Stato membro ospitante, e hanno la facoltà di impedire al GEFIA in questione di seguitare a commercializzare quote o azioni del FIA nello Stato membro ospitante. 9.   La procedura di cui ai paragrafi 7 e 8 si applica anche nei casi in cui le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano motivi chiari e dimostrabili per dissentire riguardo all’autorizzazione concessa a un GEFIA non UE dallo Stato membro di riferimento. 10.   Qualora siano in disaccordo su una qualsiasi delle misure adottate da un’autorità competente a norma dei paragrafi da 4 a 9, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 11.   Laddove applicabile, l’AESFEM agevola la negoziazione e la conclusione dei meccanismi di cooperazione prescritti dalla presente direttiva fra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità di vigilanza dei paesi terzi.
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