Art. 46
Poteri delle autorità competenti
In vigore dal 8 giu 2011
Poteri delle autorità competenti
1. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. I poteri sono esercitati nei modi seguenti:
a)
direttamente;
b)
in collaborazione con altre autorità;
c)
sotto la loro responsabilità mediante delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni;
d)
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
2. Le autorità competenti hanno il potere di:
a)
accedere a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne copia;
b)
chiedere informazioni a qualsiasi persona legata alle attività del GEFIA o del FIA e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;
c)
eseguire ispezioni sul posto, con o senza preavviso;
d)
richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e il traffico di dati;
e)
richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva;
f)
richiedere il blocco o il sequestro delle attività;
g)
richiedere la temporanea interdizione dall’esercizio dell’attività professionale;
h)
obbligare i GEFIA autorizzati, i depositari o i revisori dei conti a fornire informazioni;
i)
adottare ogni tipo di misura per assicurare che i GEFIA o i depositari continuino a rispettare gli obblighi della presente direttiva loro applicabili;
j)
ordinare la sospensione dell’emissione, del riacquisto o del rimborso delle quote nell’interesse dei detentori di quote o del pubblico;
k)
revocare l’autorizzazione concessa a un GEFIA o a un depositario;
l)
adire l’autorità giudiziaria ai fini dell’azione penale;
m)
disporre che revisori dei conti o esperti procedano a verifiche o indagini.
3. Qualora ritenga che un GEFIA non UE autorizzato violi gli obblighi che gli incombono a norma della presente direttiva, l’autorità competente dello Stato membro di riferimento ne informa, il prima possibile, l’AESFEM, indicandone le motivazioni.
4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per adottare tutte le misure richieste per assicurare l’ordinato funzionamento dei mercati nei casi in cui l’attività di uno o più FIA nel mercato di uno strumento finanziario possa compromettere l’ordinato funzionamento di tale mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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