Art. 12

Principi generali

In vigore dal 8 giu 2011
Principi generali 1.   Gli Stati membri assicurano che in ogni momento i GEFIA: a) agiscano onestamente, con la competenza, la cura, la diligenza e la correttezza dovute nell’esercizio delle loro attività; b) agiscano nel miglior interesse dei FIA o degli investitori dei FIA che gestiscono e dell’integrità del mercato; c) dispongano delle risorse e delle procedure necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività e le utilizzino in modo efficace; d) adottino tutte le misure ragionevoli per evitare conflitti di interesse e, quando questi non possono essere evitati, per individuare, gestire e controllare e, se del caso, comunicare tali conflitti di interesse, al fine di evitare che essi incidano negativamente sugli interessi dei FIA e dei loro investitori e di garantire che i FIA che gestiscono siano trattati in modo equo; e) rispettino tutti gli obblighi regolamentari applicabili all’esercizio delle loro attività in modo da promuovere gli interessi dei FIA o degli investitori dei FIA che gestiscono e l’integrità del mercato; f) trattino in modo equo tutti gli investitori dei FIA. Nessun investitore di un FIA ha un trattamento di favore, a meno che tale trattamento di favore sia previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA pertinente. 2.   I GEFIA la cui autorizzazione copra anche i servizi di gestione discrezionale di portafogli di cui all’, paragrafo 4, lettera a): a) non sono autorizzati a investire la totalità o una parte del portafoglio di un cliente in quote o azioni del FIA che gestiscono, a meno che non ricevano la previa autorizzazione generale del cliente; b) sono soggetti, relativamente ai servizi di cui all’, paragrafo 4, alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi d’indennizzo degli investitori (25). 3.   La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure che specifichino i criteri che le pertinenti autorità competenti devono applicare per stabilire se i GEFIA rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 1.
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