Art. 6

Condizioni per l’accesso alle attività di GEFIA

In vigore dal 8 giu 2011
Condizioni per l’accesso alle attività di GEFIA 1.   Gli Stati membri assicurano che nessun GEFIA gestisca FIA se non autorizzato conformemente alla presente direttiva. I GEFIA autorizzati conformemente alla presente direttiva soddisfano in qualsiasi momento le condizioni di autorizzazione definite dalla stessa. 2.   Gli Stati membri dispongono che nessun GEFIA esterno svolga attività diverse da quelle di cui all’allegato I della presente direttiva e dalla gestione aggiuntiva di OICVM condizionatamente all’autorizzazione di cui alla direttiva 2009/65/CE. 3.   Gli Stati membri dispongono che nessun FIA gestito internamente svolga attività diverse da quelle della gestione interna di detto FIA, conformemente all’allegato I. 4.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare un GEFIA esterno a fornire i seguenti servizi: a) gestione dei portafogli di investimento, compresi quelli detenuti dai fondi pensione ed enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/41/CE, in linea con i mandati conferiti dagli investitori su base discrezionale e individuale; b) servizi ausiliari comprendenti: i) consulenza in materia di investimenti, ii) custodia e amministrazione di azioni o quote di organismi di investimento collettivo, iii) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari. 5.   I GEFIA non sono autorizzati ai sensi della presente direttiva a fornire: a) solo i servizi di cui al paragrafo 4; b) i servizi ausiliari di cui al paragrafo 4, lettera b), senza essere anche autorizzati a fornire i servizi di cui al paragrafo 4, lettera a); c) solo le attività di cui all’allegato I, punto 2; o d) i servizi di cui all’allegato I, punto 1, lettera a), senza fornire anche i servizi di cui all’allegato I, punto 1, lettera b), o viceversa. 6.   L’, paragrafo 2, e gli della direttiva 2004/39/CE si applicano alla prestazione dei servizi di cui al paragrafo 4 del presente articolo da parte dei GEFIA. 7.   Gli Stati membri impongono che i GEFIA forniscano alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine le informazioni richieste per verificare il costante rispetto delle condizioni di cui alla presente direttiva. 8.   Le imprese d’investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE e gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE non sono obbligati ad ottenere un’autorizzazione ai sensi della presente direttiva per poter fornire servizi d’investimento quali la gestione di portafogli individuali in relazione ai FIA. Tuttavia, le imprese d’investimento offrono, direttamente o indirettamente, quote o azioni di un FIA a investitori dell’Unione in relazione al GEFIA o collocano tali quote o azioni presso gli stessi solo nella misura in cui le quote o azioni possono essere commercializzate conformemente alla presente direttiva.
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