Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 8 giu 2011
Ambito di applicazione 1.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e l’, la presente direttiva si applica ai: a) GEFIA UE che gestiscono uno o più FIA, a prescindere dal fatto che tali FIA siano FIA UE o FIA non UE; b) GEFIA non UE che gestiscono uno o più FIA UE; e c) GEFIA non UE che commercializzano uno o più FIA nell’Unione, a prescindere dal fatto che tali FIA siano FIA UE o FIA non UE. 2.   Ai fini del paragrafo 1, è irrilevante: a) che il FIA sia di tipo aperto o chiuso; b) che il FIA sia costituito in forza del diritto contrattuale, in forma di negozio fiduciario, per legge o che abbia altra forma giuridica; c) la struttura giuridica del GEFIA. 3.   La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti: a) le società di partecipazione finanziaria; b) enti pensionistici aziendali o professionali che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE, inclusi, se del caso, i soggetti autorizzati che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi di cui all’, paragrafo 1, di detta direttiva ovvero i gestori degli investimenti nominati a norma dell’, paragrafo 1, della stessa direttiva, nella misura in cui non gestiscono FIA; c) le istituzioni sopranazionali, come la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo e le banche di sviluppo bilaterali, la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e le altre istituzioni sopranazionali e organizzazioni internazionali analoghe, qualora tali istituzioni o organizzazioni gestiscano FIA e nella misura in cui detti FIA operino nell’interesse pubblico; d) le banche centrali nazionali; e) i governi nazionali, regionali e locali e gli organismi o altre istituzioni che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici; f) i regimi di partecipazione dei lavoratori o i regimi di risparmio dei lavoratori; g) le società veicolo di cartolarizzazione. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i GEFIA di cui al paragrafo 1 rispettino la presente direttiva in ogni momento.
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