Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 8 giu 2011
Ambito di applicazione
1. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e l’, la presente direttiva si applica ai:
a)
GEFIA UE che gestiscono uno o più FIA, a prescindere dal fatto che tali FIA siano FIA UE o FIA non UE;
b)
GEFIA non UE che gestiscono uno o più FIA UE; e
c)
GEFIA non UE che commercializzano uno o più FIA nell’Unione, a prescindere dal fatto che tali FIA siano FIA UE o FIA non UE.
2. Ai fini del paragrafo 1, è irrilevante:
a)
che il FIA sia di tipo aperto o chiuso;
b)
che il FIA sia costituito in forza del diritto contrattuale, in forma di negozio fiduciario, per legge o che abbia altra forma giuridica;
c)
la struttura giuridica del GEFIA.
3. La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti:
a)
le società di partecipazione finanziaria;
b)
enti pensionistici aziendali o professionali che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE, inclusi, se del caso, i soggetti autorizzati che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi di cui all’, paragrafo 1, di detta direttiva ovvero i gestori degli investimenti nominati a norma dell’, paragrafo 1, della stessa direttiva, nella misura in cui non gestiscono FIA;
c)
le istituzioni sopranazionali, come la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo e le banche di sviluppo bilaterali, la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e le altre istituzioni sopranazionali e organizzazioni internazionali analoghe, qualora tali istituzioni o organizzazioni gestiscano FIA e nella misura in cui detti FIA operino nell’interesse pubblico;
d)
le banche centrali nazionali;
e)
i governi nazionali, regionali e locali e gli organismi o altre istituzioni che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici;
f)
i regimi di partecipazione dei lavoratori o i regimi di risparmio dei lavoratori;
g)
le società veicolo di cartolarizzazione.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i GEFIA di cui al paragrafo 1 rispettino la presente direttiva in ogni momento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2011:61:oj#art-2