Art. 19

Valutazione

In vigore dal 8 giu 2011
Valutazione 1.   I GEFIA assicurano che per ogni FIA da essi gestito siano stabilite procedure adeguate e uniformi affinché si possa procedere a una valutazione corretta e indipendente delle attività del FIA conformemente al presente articolo, al diritto nazionale applicabile e al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA. 2.   Le norme applicabili alla valutazione delle attività e al calcolo del valore patrimoniale netto per quota o azione del FIA sono stabilite dalla legislazione del paese in cui il FIA è stabilito e/o dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA. 3.   I GEFIA assicurano altresì che il valore patrimoniale netto per quota o azione del FIA sia calcolato e comunicato agli investitori conformemente al presente articolo, alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA. Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che almeno una volta l’anno siano valutate le attività e sia calcolato il valore patrimoniale netto per quota o azione. In caso di FIA di tipo aperto, tali valutazioni e calcoli sono inoltre effettuati con una frequenza adeguata sia alle attività detenute dal FIA che alla frequenza di emissione e di rimborso del medesimo. Per i FIA di tipo chiuso, tali valutazioni e calcoli sono effettuati anche in caso di aumento o riduzione del capitale da parte del FIA in questione. Gli investitori sono informati in merito alle valutazioni e ai calcoli secondo quanto previsto dal regolamento o dai documenti costitutivi del pertinente FIA. 4.   I GEFIA assicurano che la funzione di valutazione sia esercitata: a) da un valutatore esterno, ossia una persona fisica o giuridica indipendente dal FIA, dal GEFIA di detto fondo e da qualsiasi altra persona che abbia stretti legami con il FIA o il GEFIA; ovvero b) dal GEFIA stesso, a condizione che la funzione di valutazione sia funzionalmente indipendente dalla gestione del portafoglio e dalla politica retributiva e altre misure garantiscano che i conflitti d’interesse siano mitigati e che non sia esercitata un’influenza indebita sui dipendenti. Il depositario nominato per un FIA non è designato in qualità di valutatore esterno di detto fondo, a meno che non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dai suoi compiti in qualità di valutatore esterno e i potenziali conflitti di interesse non siano stati opportunamente individuati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori del FIA. 5.   Quando un valutatore esterno svolge la funzione di valutazione, il GEFIA dimostra che: a) il valutatore esterno è soggetto a registrazione professionale obbligatoria riconosciuta per legge o a disposizioni legislative o regolamentari o norme deontologiche; b) il valutatore esterno può offrire sufficienti garanzie professionali per poter esercitare in modo efficace la pertinente funzione di valutazione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3; e c) la nomina del valutatore esterno ottempera ai requisiti di cui all’, paragrafi 1 e 2, e agli atti delegati adottati conformemente all’, paragrafo 7. 6.   Il valutatore esterno nominato non delega a terzi la funzione di valutazione. 7.   I GEFIA notificano la nomina del valutatore esterno alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine, le quali possono esigere la nomina di un altro valutatore esterno qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5. 8.   La valutazione è effettuata in modo imparziale, con tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute. 9.   Qualora non si ricorra un valutatore esterno indipendente per la funzione di valutazione, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA possono disporre che il GEFIA sottoponga le proprie procedure di valutazione e/o le valutazioni alla verifica di un valutatore esterno o, se del caso, di un revisore. 10.   I GEFIA sono responsabili della corretta valutazione delle attività dei FIA, del calcolo del valore patrimoniale netto e della pubblicazione di detto valore. Pertanto, il fatto che il GEFIA abbia nominato un valutatore esterno non pregiudica la responsabilità del GEFIA nei confronti del FIA e dei suoi investitori. Fatto salvo il comma precedente e indipendentemente da qualsiasi clausola contrattuale che stabilisca altrimenti, il valutatore esterno è responsabile nei confronti del GEFIA per ogni perdita da questo subita in conseguenza della negligenza del valutatore esterno o della volontaria mancata esecuzione dei suoi compiti. 11.   La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure che specifichino: a) i criteri relativi alle procedure per la corretta valutazione delle attività e per il calcolo del valore patrimoniale netto per quota o azione; b) le garanzie professionali che il valutatore esterno deve offrire per esercitare in modo efficace la funzione di valutazione; c) la frequenza delle valutazioni effettuate da FIA di tipo aperto, adeguata sia alle attività detenute dal FIA che alla politica di emissione e di rimborso del medesimo.
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