Art. 17
Investimenti in posizioni di cartolarizzazione
In vigore dal 8 giu 2011
Investimenti in posizioni di cartolarizzazione
Per assicurare l’uniformità tran-settoriale e per eliminare i disallineamenti tra gli interessi delle imprese che assemblano prestiti in titoli negoziabili e i cedenti ai sensi dell’, punto 41, della direttiva 2006/48/CE e i GEFIA che investono in tali titoli o altri strumenti finanziari per conto di FIA, la Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure che stabiliscano le prescrizioni nei seguenti ambiti:
a)
le prescrizioni che il cedente, il promotore o il finanziatore originale devono rispettare affinché un GEFIA possa investire in titoli o altri strumenti finanziari del predetto tipo emessi dopo il 1o gennaio 2011 per conto di FIA, ivi comprese le prescrizioni che garantiscano che il cedente, il promotore o il finanziatore originale conservino un interesse economico netto non inferiore al 5 %;
b)
le prescrizioni qualitative che deve rispettare il GEFIA che investe in tali titoli o altri strumenti finanziari per conto di uno o più FIA.
Storico versioni
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