Art. 15
Gestione del rischio
In vigore dal 8 giu 2011
Gestione del rischio
1. I GEFIA separano sotto il profilo funzionale e gerarchico le funzioni di gestione del rischio dalle unità operative, comprese le funzioni di gestione del portafoglio.
La separazione funzionale e gerarchica delle funzioni di gestione del rischio conformemente al primo comma è riesaminata dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA in base al principio di proporzionalità, fermo restando che il GEFIA deve essere in grado di dimostrare in ogni caso che le garanzie specifiche contro i conflitti di interesse consentono lo svolgimento indipendente delle attività di gestione del rischio e che il processo di gestione del rischio ottempera alle prescrizioni del presente articolo ed è coerentemente efficace.
2. I GEFIA organizzano sistemi appropriati di gestione del rischio per individuare, misurare, gestire e monitorare in modo adeguato tutti i rischi inerenti ad ogni strategia di investimento del FIA e ai quali ogni FIA è esposto o può essere esposto.
I GEFIA riesaminano i sistemi di gestione del rischio con una periodicità appropriata non inferiore a una volta all’anno e li adeguano ove necessario.
3. Come minimo, i GEFIA:
a)
attuano un processo di dovuta diligenza che sia adeguata, documentata e regolarmente attualizzata quando investono per conto del FIA, conformemente alla strategia di investimento, agli obiettivi e al profilo di rischio del FIA;
b)
assicurano che i rischi associati a ogni posizione di investimento del FIA e il loro effetto complessivo sul portafoglio del FIA possano essere correttamente individuati, misurati, gestiti e monitorati su base continuativa, anche mediante l’uso di opportune procedure di prove di stress;
c)
assicurano che il profilo di rischio del FIA corrisponda alle dimensioni, alla struttura di portafoglio e alle strategie e agli obiettivi di investimento del FIA definiti nel regolamento o nei documenti costitutivi, nel prospetto e nella documentazione promozionale del FIA.
4. I GEFIA fissano il livello massimo di leva finanziaria che possono utilizzare per conto di ogni FIA che gestiscono, nonché la portata del diritto di riutilizzo di garanzie finanziarie o garanzie che potrebbero essere accordate nel quadro di accordi di leva finanziaria, tenendo conto, tra l’altro:
a)
del tipo di FIA;
b)
della strategia di investimento del FIA;
c)
delle fonti della leva finanziaria del FIA;
d)
di qualsiasi altra interconnessione o relazione pertinente con altri prestatori di servizi finanziari suscettibili di rappresentare un rischio sistemico;
e)
della necessità di limitare l’esposizione a una singola controparte;
f)
del grado di garanzia della leva finanziaria;
g)
del rapporto attività/passività;
h)
del volume, della natura e della portata dell’attività del GEFIA nei mercati interessati.
5. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure che specifichino:
a)
i sistemi di gestione del rischio che i GEFIA devono utilizzare in relazione ai rischi ai quali sono esposti per conto dei FIA che gestiscono;
b)
la periodicità appropriata del riesame del sistema di gestione del rischio;
c)
il modo con cui separare sotto il profilo funzionale e gerarchico la funzione di gestione del rischio dalle unità operative, compresa la funzione di gestione del portafoglio;
d)
le garanzie specifiche contro i conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, secondo comma;
e)
gli obblighi di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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