Art. 5

Determinazione del GEFIA

In vigore dal 8 giu 2011
Determinazione del GEFIA 1.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascun FIA gestito nell’ambito della presente direttiva abbia un GEFIA unico, responsabile del rispetto della presente direttiva. Il GEFIA può essere: a) un gestore esterno, che è la persona giuridica nominata dal FIA o per conto del FIA e che tramite questa nomina è responsabile della gestione del FIA (GEFIA esterno); ovvero b) laddove la forma giuridica del FIA consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo scelga di non nominare un GEFIA esterno, il FIA stesso, il quale è pertanto autorizzato in qualità di GEFIA. 2.   Un GEFIA esterno, ove non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti della presente direttiva di cui sono responsabili il FIA o un altro soggetto per conto di questo, informa immediatamente le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine e, se del caso, le autorità competenti del FIA UE interessato. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA richiedono al GEFIA di porre rimedio alla situazione. 3.   Se, nonostante l’adozione dei provvedimenti di cui al paragrafo 2, l’inosservanza persiste, e nella misura in cui essa riguardi un GEFIA UE o un FIA UE, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA richiedono le dimissioni di questo da gestore di tale FIA. In tal caso, il FIA non può più essere commercializzato nell’Unione. Se si tratta di un GEFIA non UE che gestisce un FIA non UE, tale fondo non può più essere commercializzato nell’Unione. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano immediatamente della modifica le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA.
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