Art. 8
Condizioni per la concessione dell’autorizzazione
In vigore dal 8 giu 2011
Condizioni per la concessione dell’autorizzazione
1. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA non concedono l’autorizzazione salvo che:
a)
abbiano verificato che il GEFIA sarà in grado di soddisfare le condizioni fissate dalla presente direttiva;
b)
il GEFIA abbia un capitale iniziale e fondi propri sufficienti conformemente all’;
c)
le persone che conducono di fatto l’attività del GEFIA abbiano i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto alle strategie di investimento perseguite dai FIA gestiti dal GEFIA, i cui nominativi e i nominativi di chiunque subentri loro nella carica devono essere comunicati immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA e l’attività di GEFIA deve essere decisa da almeno due persone che soddisfino tali requisiti;
d)
gli azionisti o i soci del GEFIA che detengono partecipazioni qualificate siano idonei, tenendo conto dell’esigenza di garantire la sana e prudente gestione del GEFIA; e
e)
la sede amministrativa principale e la sede legale del GEFIA siano situate nello stesso Stato membro.
L’autorizzazione è valida per tutti gli Stati membri.
2. Le pertinenti autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono consultate prima della concessione di un’autorizzazione a GEFIA che sono:
a)
un’impresa figlia di un altro GEFIA, di una società di gestione di OICVM, di un’impresa di investimento, di un ente creditizio o di un’impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro;
b)
un’impresa figlia dell’impresa madre di un altro GEFIA, di una società di gestione di OICVM, di un’impresa di investimento, di un ente creditizio o di un’impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro; e
c)
una società controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche come quelle che controllano un altro GEFIA, una società di gestione di OICVM, un’impresa di investimento, un ente creditizio o un’impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA rifiutano di concedere l’autorizzazione quando uno degli elementi seguenti impedisce l’effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza:
a)
stretti legami tra il GEFIA e altre persone fisiche o giuridiche;
b)
le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo applicabili alle persone fisiche o giuridiche con le quali il GEFIA ha stretti legami;
c)
le difficoltà dovute all’applicazione delle predette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
4. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA possono restringere la portata dell’autorizzazione, in particolare per quanto riguarda le strategie di investimento dei FIA che il GEFIA è autorizzato a gestire.
5. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA comunicano per iscritto al richiedente se l’autorizzazione è concessa o rifiutata. Le autorità competenti possono prorogare detto periodo di un massimo di tre mesi aggiuntivi, ove lo reputino necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso e previa notifica al GEFIA.
Ai fini del presente paragrafo, la domanda si considera completa se il GEFIA ha presentato almeno le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a d), e all’, paragrafo 3, lettere a) e b).
I GEFIA possono iniziare a gestire dei FIA mediante le strategie di investimento descritte nella domanda ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera a), nel loro Stato membro d’origine non appena ottenuta l’autorizzazione, ma non prima di un mese dalla presentazione delle eventuali informazioni mancanti di cui all’, paragrafo 2, lettera e), e all’, paragrafo 3, lettere c), d) ed e).
6. Al fine di assicurare l’armonizzazione coerente del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
le prescrizioni relative ai GEFIA a norma del paragrafo 3;
b)
le prescrizioni relative agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata di cui al paragrafo 1, lettera d);
c)
gli ostacoli che possono impedire l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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