Art. 11

Revoca dell’autorizzazione

In vigore dal 8 giu 2011
Revoca dell’autorizzazione Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA possono revocare l’autorizzazione rilasciata ad un GEFIA qualora il GEFIA: a) non utilizzi l’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinunci espressamente o abbia cessato l’attività disciplinata dalla presente direttiva da sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non abbia disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi; b) abbia ottenuto l’autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione; d) non soddisfi più le condizioni di cui alla direttiva 2006/49/CE se l’autorizzazione comprende anche la gestione discrezionale di portafogli di cui all’, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva; e) abbia gravemente o sistematicamente violato le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; ovvero f) ricada in uno dei casi in cui la revoca è prevista dall’ordinamento nazionale, per questioni che esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva.
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