Art. 39

Condizioni per la commercializzazione nell’Unione, con un passaporto, di FIA UE gestiti da un GEFIA non UE

In vigore dal 8 giu 2011
Condizioni per la commercializzazione nell’Unione, con un passaporto, di FIA UE gestiti da un GEFIA non UE 1.   Gli Stati membri assicurano che un GEFIA non UE debitamente autorizzato possa commercializzare con un passaporto presso gli investitori professionali dell’Unione quote o azioni di un FIA UE che gestisce, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo. 2.   Nel caso in cui intenda commercializzare quote o azioni del FIA UE nel suo Stato membro di riferimento, il GEFIA trasmette una notifica alle autorità competenti di tale Stato membro in relazione a ciascun FIA UE che intende commercializzare. La notifica comprende la documentazione e le informazioni di cui all’allegato III. 3.   Nei venti giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica completa di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano il GEFIA stesso se può iniziare a commercializzare nel suo territorio il FIA indicato nella notifica di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA possono impedire la commercializzazione del FIA soltanto se la sua gestione da parte del GEFIA non è o non sarà conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non rispetta o non rispetterà in altro modo la presente direttiva. In caso di decisione positiva, il GEFIA può iniziare a commercializzare il FIA nel suo Stato membro di riferimento a partire dalla data della notifica delle autorità competenti in tal senso. Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA comunicano altresì all’AESFEM e alle autorità competenti del FIA che il GEFIA può cominciare a commercializzare quote o azioni del FIA nel suo Stato membro di riferimento. 4.   Nel caso in cui intenda commercializzare quote o azioni del FIA UE in Stati membri diversi dal suo Stato membro di riferimento, il GEFIA trasmette una notifica alle autorità competenti dello Stato membro di riferimento in relazione a ciascun FIA UE che intende commercializzare. La notifica comprende la documentazione e le informazioni di cui all’allegato IV. 5.   Nei venti giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo di notifica completo di cui al paragrafo 4, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento lo trasmettono alle autorità competenti degli Stati membri in cui si intende commercializzare le quote o azioni del FIA. Tale trasmissione ha luogo unicamente se la gestione del FIA da parte del GEFIA è e continuerà ad essere conforme alla presente direttiva e se in ogni modo il GEFIA rispetta quest’ultima. Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA allegano un’attestazione da cui risulti che il GEFIA interessato è autorizzato a gestire i FIA con una particolare strategia di investimento. 6.   All’atto della trasmissione del fascicolo di notifica, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano senza indugio della trasmissione il GEFIA. Il GEFIA può iniziare a commercializzare il FIA nei pertinenti Stati membri ospitanti a partire dalla data della notifica. Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano altresì l’AESFEM e le autorità competenti del FIA del fatto che il GEFIA può iniziare a commercializzare quote o azioni del FIA negli Stati membri ospitanti del GEFIA. 7.   Le modalità di cui all’allegato IV, lettera h), sono soggette alla legislazione e alla vigilanza degli Stati membri ospitanti del GEFIA. 8.   Gli Stati membri assicurano che la lettera di notifica del GEFIA di cui al paragrafo 4 e l’attestazione di cui al paragrafo 5 siano fornite in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti finanziari internazionali. Gli Stati membri assicurano che la trasmissione e l’archiviazione elettroniche dei documenti di cui al paragrafo 6 siano accettate dalle loro autorità competenti. 9.   In caso di modifica significativa di una qualunque delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 2 e/o al paragrafo 4, il GEFIA ne avverte per iscritto le autorità competenti del suo Stato membro di riferimento almeno un mese prima che una modifica pianificata sia attuata o immediatamente dopo che una modifica non pianificata si sia verificata. Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettare in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano senza indebito ritardo il GEFIA del fatto che non può attuare la modifica. Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non è più conforme alla presente direttiva o il GEFIA non rispetta più in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell’, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione del FIA. Se le modifiche sono accettabili, dal momento che non influiscono sulla gestione del FIA da parte del GEFIA conformemente alla presente direttiva o sul in altro modo rispetto da parte del GEFIA di quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento informano senza indugio l’AESFEM di dette modifiche, nella misura in cui esse riguardano la cessazione della commercializzazione di determinati FIA o di FIA addizionali e, se del caso, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti. 10.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare: a) la forma e il contenuto di un modello per la lettera di notifica di cui ai paragrafi 2 e 4; b) la forma e il contenuto di un modello per l’attestazione di cui al paragrafo 5; c) la forma della trasmissione di cui al paragrafo 5; e d) la forma della notifica scritta di cui al paragrafo 9. Alla Commissione è attribuito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 11.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che i FIA gestiti e commercializzati dal GEFIA siano commercializzati solo presso investitori professionali.
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