Art. 31

Commercializzazione di quote o azioni di FIA UE nello Stato membro d’origine del GEFIA

In vigore dal 8 giu 2011
Commercializzazione di quote o azioni di FIA UE nello Stato membro d’origine del GEFIA 1.   Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato possa commercializzare quote o azioni di qualsiasi FIA UE che gestisce presso gli investitori professionali nello Stato membro d’origine del GEFIA quando sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo. Qualora il FIA UE sia un FIA di alimentazione, il diritto di commercializzare di cui al primo comma è soggetto alla condizione che anche il FIA di destinazione sia un FIA UE gestito da un GEFIA UE autorizzato. 2.   Il GEFIA trasmette una notifica alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine in merito a ciascun FIA UE che intende commercializzare. La notifica comprende la documentazione e le informazioni di cui all’allegato III. 3.   Nei venti giorni lavorativi dal ricevimento di un fascicolo completo di notifica ai sensi del paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA comunicano al GEFIA stesso se può iniziare a commercializzare il FIA indicato nella notifica di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA impediscono la commercializzazione del FIA soltanto se la gestione del FIA da parte del GEFIA non è o non sarà conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non rispetta o non rispetterà in altro modo la presente direttiva. In caso di decisione positiva, il GEFIA può iniziare a commercializzare il FIA nel suo Stato membro d’origine a partire dalla data della notifica delle autorità competenti in tal senso. Se sono diverse, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA comunicano altresì alle autorità competenti del FIA che il GEFIA può cominciare a commercializzare quote o azioni del FIA. 4.   In caso di modifica significativa di una qualunque delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 2, il GEFIA ne avverte per iscritto le autorità competenti del suo Stato membro d’origine almeno un mese prima di attuare la modifica per ogni modifica pianificata dal GEFIA, o immediatamente dopo che si sia verificata una modifica non pianificata. Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettare in altro modo quest’ultima, le pertinenti autorità competenti informano senza indebito ritardo il GEFIA del fatto che non può attuare la modifica. Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non è più conforme alla presente direttiva o il GEFIA non rispetta più in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell’, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione del FIA. 5.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare: a) la forma e il contenuto di un modello uniforme per la lettera di notifica di cui al paragrafo 2; e b) la forma della notifica scritta di cui al paragrafo 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 6.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che il FIA gestito e commercializzato dal GEFIA sia commercializzato solo presso investitori professionali.
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