Art. 33

Condizioni per la gestione di FIA UE stabiliti in altri Stati membri

In vigore dal 8 giu 2011
Condizioni per la gestione di FIA UE stabiliti in altri Stati membri 1.   Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato possa gestire FIA UE stabiliti in un altro Stato membro direttamente o stabilendovi una succursale, purché il GEFIA sia autorizzato a gestire tale tipo di FIA. 2.   Un GEFIA che intenda gestire per la prima volta un FIA UE stabilito in un altro Stato membro comunica alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine le informazioni seguenti: a) lo Stato membro in cui intende gestire FIA direttamente o stabilendovi una succursale; b) un programma di attività in cui sono precisati in particolare i servizi che intende prestare ed è indicato il FIA che intende gestire. 3.   Se intende stabilire una succursale, il GEFIA fornisce, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, le informazioni seguenti: a) la struttura organizzativa della succursale; b) l’indirizzo nello Stato membro d’origine del FIA da cui si possono ottenere i documenti; c) il nome e i recapiti delle persone responsabili della gestione della succursale. 4.   Entro un mese dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al paragrafo 2 o entro due mesi dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA trasmettono detta documentazione completa alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA. Tale trasmissione ha luogo unicamente se la gestione del FIA da parte del GEFIA è, e continuerà ad essere, conforme alla presente direttiva e se in ogni modo il GEFIA rispetta la stessa. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA allegano un’attestazione da cui risulti che il GEFIA interessato ha ottenuto la loro autorizzazione. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano immediatamente il GEFIA della trasmissione. Dopo il ricevimento della comunicazione della trasmissione, il GEFIA può iniziare a prestare i suoi servizi nel suo Stato membro ospitante. 5.   Lo Stato membro ospitante del GEFIA non impone obblighi supplementari al GEFIA interessato per quanto riguarda le materie disciplinate dalla presente direttiva. 6.   In caso di modifica di una qualunque delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 2 e, ove pertinente, al paragrafo 3, il GEFIA ne avverte per iscritto le autorità competenti del suo Stato membro d’origine almeno un mese prima di attuare le modifiche pianificate o immediatamente dopo che una modifica non pianificata si sia verificata. Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettare in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA lo informano senza indebito ritardo del fatto che non può attuare la modifica. Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non sarebbe più conforme alla presente direttiva o il GEFIA non rispetterebbe più in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell’. Se le modifiche sono accettabili, dal momento che non influiscono sulla gestione del FIA da parte del GEFIA conformemente alla presente direttiva o in altro modo sul rispetto da parte del GEFIA di quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro ospitante di dette modifiche. 7.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare ai sensi dei paragrafi 2 e 3. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 8.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni

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