Art. 30

Disaggregazione delle attività

In vigore dal 8 giu 2011
Disaggregazione delle attività 1.   Gli Stati membri prescrivono che, qualora un FIA acquisisca, individualmente o congiuntamente, il controllo di una società non quotata o di un emittente a norma dell’, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 5 dello stesso articolo, il GEFIA che gestisce tale FIA, per un periodo di ventiquattro mesi dall’acquisizione del controllo della compagnia da parte del FIA: a) non sia autorizzato a facilitare, sostenere o istruire nessuna distribuzione, riduzione di capitale, rimborso di azioni e/o acquisizione di azioni proprie da parte della compagnia secondo quanto descritto nel paragrafo 2; b) nella misura in cui il GEFIA è autorizzato a votare per conto del FIA in seno agli organi direttivi della società, non voti a favore della distribuzione, della riduzione di capitale, del rimborso di azioni e/o dell’acquisizione di azioni proprie da parte della società secondo quanto descritto nel paragrafo 2; e c) in ogni caso si adoperi al meglio per impedire le distribuzioni, le riduzioni di capitale, i rimborsi di azioni e/o le acquisizioni di azioni proprie da parte della società secondo quanto descritto nel paragrafo 2. 2.   Gli obblighi imposti ai GEFIA a norma del paragrafo 1 si riferiscono a quanto segue: a) qualsiasi distribuzione agli azionisti effettuata quando, alla data di chiusura dell’ultimo esercizio, l’attivo netto risultante dai conti annuali della società è, o in seguito a tale distribuzione diventerebbe, inferiore all’importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve che possono essere non distribuite in virtù della legge o dello statuto, restando inteso che, qualora la parte non richiesta del capitale sottoscritto non sia contabilizzata all’attivo del bilancio, tale importo sarà detratto dall’importo del capitale sottoscritto; b) qualsiasi distribuzione a favore degli azionisti il cui importo supererebbe l’ammontare dei profitti alla fine dell’ultimo esercizio, aumentato degli utili riportati e dei prelievi effettuati su riserve disponibili a questo scopo e diminuito delle eventuali perdite degli esercizi precedenti e delle somme iscritte in riserva conformemente alla legge o allo statuto; c) nella misura in cui gli acquisti di azioni proprie sono ammessi, le acquisizioni da parte della società, comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e da essa detenute e le azioni acquisite da una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società che avrebbero l’effetto di ridurre l’attivo netto al di sotto dell’importo di cui alla lettera a). 3.   Ai fini del paragrafo 2: a) il termine «distribuzione» di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), comprende in particolare il pagamento dei dividendi e degli interessi relativi alle azioni; b) le disposizioni in materia di riduzione del capitale non si applicano su una riduzione del capitale sottoscritto il cui scopo è quello di compensare le perdite sostenute o di incorporare somme di denaro in una riserva non distribuibile purché, a seguito di tale operazione, l’importo di detta riserva non sia superiore al 10 % del capitale sottoscritto ridotto; e c) la restrizione di cui al paragrafo 2, lettera c), è assoggettata all’, paragrafo 1, lettere da b) a h), della direttiva 77/91/CEE.
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