Art. 29

Disposizioni specifiche sulla relazione annuale dei FIA che esercitano il controllo di società non quotate

In vigore dal 8 giu 2011
Disposizioni specifiche sulla relazione annuale dei FIA che esercitano il controllo di società non quotate 1.   Gli Stati membri prescrivono che, qualora un FIA acquisisca, individualmente o congiuntamente, il controllo di una società non quotata a norma dell’, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 5 dello stesso articolo, il GEFIA che gestisce tale fondo: a) richieda e si adoperi al meglio per garantire che la relazione annuale della società non quotata, elaborata conformemente al paragrafo 2, sia messa a disposizione dal consiglio di amministrazione della società ai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, ai lavoratori stessi entro il periodo in cui detta relazione annuale deve essere redatta in conformità del diritto nazionale applicabile; ovvero b) per ciascuno di tali FIA, includa nella relazione annuale di cui all’, le informazioni di cui al paragrafo 2 relative alla pertinente società non quotata. 2.   Le ulteriori informazioni da inserire nella relazione annuale della società o del FIA a norma del paragrafo 1 contengono almeno un fedele resoconto dell’andamento dell’attività della società che rappresenti la situazione alla fine del periodo oggetto della relazione annuale. Tale relazione contiene altresì indicazioni concernenti: a) gli eventuali eventi di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; b) l’evoluzione prevedibile della società; e c) le informazioni concernenti le acquisizioni di azioni proprie prescritte dall’, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE del Consiglio (28). 3.   Il GEFIA che gestisce il FIA in questione: a) richiede e si adopera al meglio per garantire che il consiglio di amministrazione della società non quotata metta le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), relative alla società in questione a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori della società in questione o, in mancanza di questi, ai lavoratori stessi entro il termine di cui all’, paragrafo 1; ovvero b) metta le informazioni di cui al precedente paragrafo 1, lettera a), a disposizione degli investitori del FIA, nella misura in cui siano disponibili, entro il termine di cui all’, paragrafo 1, e, in ogni caso, non oltre la data in cui la relazione annuale della società non quotata è redatta secondo il diritto nazionale applicabile.
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