Art. 27

Comunicazione dell’acquisizione di partecipazioni importanti e del controllo di società non quotate

In vigore dal 8 giu 2011
Comunicazione dell’acquisizione di partecipazioni importanti e del controllo di società non quotate 1.   Gli Stati membri prescrivono che, qualora un FIA acquisisca, detenga o ceda azioni di una società non quotata, il GEFIA che gestisce tale FIA comunichi alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine la proporzione dei diritti di voto della società non quotata in possesso del FIA ogni volta che tale percentuale raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie del 10 %, 20 %, 30 %, 50 % e 75 %. 2.   Gli Stati membri prescrivono che, qualora un FIA acquisisca, individualmente o congiuntamente, il controllo di una società non quotata a norma dell’, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 5 dello stesso articolo, i GEFIA che gestiscono tale FIA comunichino l’acquisizione del controllo da parte del FIA: a) alla società non quotata; b) agli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione del GEFIA o possono essere messi a disposizione mediante la società non quotata o tramite un registro a cui il GEFIA ha o può avere accesso; e c) alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA di FIA. 3.   La comunicazione di cui al paragrafo 2 contiene le seguenti informazioni supplementari: a) la situazione risultante in termini di diritti di voto; b) le condizioni in base alle quali è stato acquisito il controllo, ivi comprese le informazioni sull’identità dei diversi azionisti partecipanti, l’eventuale persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare il diritto di voto per conto loro e, se del caso, la catena di imprese attraverso cui sono detenuti di fatto i diritti di voto; c) la data in cui è stato acquisito il controllo. 4.   Nella sua comunicazione alla società non quotata, il GEFIA richiede al consiglio di amministrazione della società di comunicare senza indebito ritardo, ai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, ai lavoratori stessi, l’acquisizione del controllo da parte del FIA gestito dal GEFIA e le informazioni di cui al paragrafo 3. Il GEFIA si adopera al meglio per garantire che i rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, i lavoratori stessi siano debitamente informati dal consiglio di amministrazione conformemente al presente articolo. 5.   Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono effettuate il prima possibile, ma entro e non oltre dieci giorni lavorativi dopo la data in cui il FIA ha raggiunto o superato o è sceso al di sotto della soglia pertinente o ha acquisito il controllo della società non quotata.
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