Art. 25

Utilizzo di informazioni da parte delle autorità competenti, cooperazione in materia di vigilanza e limiti della leva finanziaria

In vigore dal 8 giu 2011
Utilizzo di informazioni da parte delle autorità competenti, cooperazione in materia di vigilanza e limiti della leva finanziaria 1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA utilizzino le informazioni da raccogliere ai sensi dell’ per determinare in che misura l’utilizzo della leva finanziaria contribuisca ad accrescere i rischi sistemici nel sistema finanziario, i rischi di disordini sui mercati o i rischi per la crescita a lungo termine dell’economia. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri d’origine dei GEFIA assicurano che tutte le informazioni raccolte ai sensi dell’, relative a tutti i GEFIA di cui assicurano la vigilanza, e le informazioni raccolte ai sensi dell’ siano messe a disposizione delle autorità competenti di altri Stati membri interessati, dell’AESFEM e del CERS tramite le procedure stabilite all’ sulla cooperazione in materia di vigilanza. Forniscono altresì tempestivamente le informazioni attraverso tali procedure e bilateralmente alle autorità competenti degli altri Stati membri direttamente interessati, qualora un GEFIA sotto la loro responsabilità, o il FIA gestito da tale GEFIA, possa potenzialmente costituire una fonte importante di rischio di controparte per un ente creditizio o per altri istituti di importanza sistemica in altri Stati membri. 3.   Il GEFIA dimostra che i limiti della leva finanziaria da esso fissati per ogni FIA che gestisce sono ragionevoli e di rispettare tali limiti in ogni momento. Le autorità competenti valutano i rischi che può comportare l’uso della leva finanziaria da parte di un GEFIA riguardo al FIA che gestisce e, ove ritenuto necessario per assicurare la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA, previa notifica all’AESFEM, al CERS e alle autorità competenti del FIA in questione, impongono limiti al livello della leva finanziaria che un GEFIA è autorizzato a utilizzare, o altre restrizioni alla gestione del FIA riguardo ai FIA sotto la sua gestione, per limitare la misura in cui l’utilizzo della leva finanziaria contribuisce ad accrescere i rischi sistemici nel sistema finanziario o i rischi di disordini sui mercati. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano debitamente l’AESFEM, il CERS e le autorità competenti del FIA delle misure adottate al riguardo, tramite le procedure stabilite all’. 4.   La notifica di cui al paragrafo 3 è effettuata non meno di dieci giorni lavorativi prima che la misura proposta sia destinata a produrre effetti o ad essere rinnovata. La notifica include dettagli concernenti la misura proposta, le ragioni ad essa sottese e per quando ne è prevista la decorrenza degli effetti. In circostanze eccezionali, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA possono decidere che la misura proposta inizi a produrre effetti entro il termine di cui alla prima frase. 5.   L’AESFEM svolge un ruolo di facilitazione e di coordinamento, in particolare cercando di assicurare che l’approccio adottato dalle autorità competenti sia coerente, in relazione alle misure proposte dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 3. 6.   Dopo aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 3, l’AESFEM formula un parere destinato alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA circa la misura proposta o adottata. Il parere può esaminare, in particolare, se le condizioni per agire sembrino soddisfatte nonché l’adeguatezza e la durata delle misure. 7.   In base alle informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 2 e tenuto conto dell’eventuale parere del CERS, l’AESFEM può determinare se la leva utilizzata da un GEFIA, o da un gruppo di GEFIA, rappresenti un rischio sostanziale per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario e può formulare un parere per le autorità competenti per specificare le misure correttive da adottare, compresi i limiti al livello di leva finanziaria che tale GEFIA o gruppo di GEFIA è autorizzato a utilizzare. L’AESFEM informa immediatamente le autorità competenti interessate, il CERS e la Commissione in merito a tali determinazioni. 8.   Se un’autorità competente propone di adottare misure contrastanti con il parere dell’AESFEM di cui ai paragrafi 6 e 7, ne informa l’AESFEM, esponendone le ragioni. L’AESFEM può rendere pubblico il fatto che un’autorità competente non si conforma o non intende conformarsi al suo parere. L’AESFEM può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le ragioni fornite dall’autorità competente riguardo al mancato adeguamento al suo parere. L’autorità competente interessata riceve preliminarmente comunicazione della pubblicazione. 9.   La Commissione adotta, mediante atti delegati, in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure che stabiliscono i principi che specificano le circostanze nelle quali le autorità competenti applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3, tenendo conto delle diverse strategie dei FIA, delle diverse condizioni di mercato in cui i FIA operano e degli eventuali effetti prociclici dell’applicazione di tali disposizioni.
Storico versioni

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