Art. 50
Obbligo di cooperazione
In vigore dal 8 giu 2011
Obbligo di cooperazione
1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro e con l’AESFEM e il CERS ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’espletamento dei loro compiti ai sensi della presente direttiva e per l’esercizio dei loro poteri ai sensi della presente direttiva o della legislazione nazionale.
2. Gli Stati membri facilitano la cooperazione prevista nella presente sezione.
3. Le autorità competenti esercitano i loro poteri ai fini della cooperazione anche laddove il comportamento oggetto di indagine non costituisca una violazione della regolamentazione in vigore nel loro stesso Stato membro.
4. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano immediatamente all’AESFEM e si trasmettono reciprocamente le informazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dalla presente direttiva.
Le autorità competenti dello Stato membro d’origine trasmettono una copia dei pertinenti meccanismi di cooperazione cui hanno aderito ai sensi degli e/o dell’ agli Stati membri ospitanti del GEFIA interessato. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine, in conformità delle procedure relative alle norme tecniche di regolamentazione applicabili di cui all’, paragrafo 14, all’, paragrafo 17, o all’, paragrafo 14, trasmettono le informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi, in conformità dei meccanismi di cooperazione con tali autorità di vigilanza, in relazione ad un GEFIA o dell’, paragrafo 6 o 7, alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA interessato.
Qualora un’autorità competente di uno Stato membro ospitante ritenga che i contenuti del meccanismo di cooperazione cui ha aderito lo Stato membro d’origine del GEFIA interessato ai sensi degli e/o dell’ non siano conformi con quanto richiesto in conformità delle norme tecniche di regolamentazione applicabili, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
5. Quando le autorità competenti di uno Stato membro hanno chiari e dimostrabili motivi per sospettare che atti contrari alla presente direttiva siano o siano stati commessi da GEFIA non sottoposti alla loro vigilanza, lo notificano all’AESFEM e alle autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante del GEFIA interessato con la maggiore precisione possibile. Queste autorità adottano misure appropriate e comunicano all’AESFEM e alle autorità compenti notificanti il risultato dell’intervento e, nella misura del possibile, le eventuali novità di rilievo. Il presente paragrafo fa salve le competenze dell’autorità compente notificante.
6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva relativamente allo scambio di informazioni, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le modalità di applicazione delle procedure di scambio di informazioni tra le autorità competenti e tra le autorità competenti e l’AESFEM.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
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