Art. 49

Diritto di ricorso

In vigore dal 8 giu 2011
Diritto di ricorso 1.   Le autorità competenti motivano per iscritto qualsiasi decisione di rifiuto o di revoca dell’autorizzazione rilasciata al GEFIA per amministrare e/o commercializzare FIA o qualsiasi decisione negativa presa in applicazione delle misure adottate in esecuzione della presente direttiva, e la comunicano agli interessati. 2.   Gli Stati membri stabiliscono che le decisioni adottate ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate in conformità della presente direttiva siano debitamente motivate e siano soggette al diritto di ricorso in sede giurisdizionale. Il diritto di ricorso in sede giurisdizionale si applica anche nei casi in cui, in relazione ad una domanda di autorizzazione contenente tutte le informazioni richieste, non venga adottata una decisione entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
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