Art. 23

Informazioni agli investitori

In vigore dal 8 giu 2011
Informazioni agli investitori 1.   Per ciascuno dei FIA UE che gestiscono e per ciascuno dei FIA che commercializzano nell’Unione, i GEFIA mettono a disposizione degli investitori del FIA, conformemente al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA, le seguenti informazioni prima che questi investano nel fondo, nonché ogni relativa modifica significativa: a) una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA, informazioni su dove il FIA di destinazione è stabilito e su dove sono stabiliti i fondi sottostanti se il FIA è un fondo di fondi, una descrizione dei tipi di attività in cui il fondo può investire, le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ogni eventuale restrizione all’investimento applicabile, le circostanze in cui il FIA può utilizzare la leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all’utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il GEFIA è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA; b) una descrizione delle procedure secondo le quali il FIA può cambiare la sua strategia di investimento o la sua politica di investimento, o entrambe; c) una descrizione delle principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale stabilito ai fini dell’investimento, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l’eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze sul territorio in cui è stabilito il FIA; d) l’identità del GEFIA, del depositario del FIA, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi, nonché una descrizione dei loro doveri e dei diritti degli investitori; e) una descrizione del modo in cui il GEFIA soddisfa i requisiti di cui all’, paragrafo 7; f) una descrizione di qualsiasi funzione di gestione delegata di cui all’allegato I da parte del GEFIA e di ogni funzione di custodia delegata dal depositario, l’identificazione del delegato e informazioni circa eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe; g) una descrizione della procedura di valutazione del FIA e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione le attività, ivi compresi i metodi utilizzati per valutare le attività difficili da valutare conformemente all’; h) una descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali e gli accordi esistenti con gli investitori in materia di rimborso; i) una descrizione di tutte le commissioni, i costi e le spese e dei loro importi massimi, sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori; j) una descrizione del modo in cui il GEFIA garantisce l’equità di trattamento degli investitori e, quando un investitore ottiene un trattamento preferenziale o il diritto di ottenere un trattamento preferenziale, una descrizione del trattamento preferenziale, il tipo di investitori che ottengono tale trattamento preferenziale nonché, ove pertinente, i loro legami giuridici o economici con il FIA o il GEFIA; k) l’ultima relazione annuale di cui all’; l) la procedura e le condizioni per l’emissione e la vendita di quote o azioni; m) l’ultimo valore patrimoniale netto del FIA o l’ultimo prezzo di mercato della quota o azione del fondo, conformemente all’; n) ove disponibile, il rendimento storico del FIA; o) l’identità dell’intermediario principale e una descrizione di tutte le disposizioni significative del FIA con i suoi intermediari principali e il modo in cui sono gestiti i relativi conflitti di interesse e la clausola contenuta nel contratto con il depositario relativa alla possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del FIA e informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all’eventuale intermediario principale; p) una descrizione di come e quando saranno divulgate le informazioni richieste a norma dei paragrafi 4 e 5. 2.   Il GEFIA informa gli investitori prima che investano nel FIA in merito a eventuali disposizioni adottate dal depositario per essere esonerato contrattualmente dalla responsabilità conformemente all’, paragrafo 13. Il GEFIA informa inoltre senza indugio gli investitori circa eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del depositario. 3.   Quando il FIA è tenuto a pubblicare un prospetto in conformità della direttiva 2003/71/CE o in conformità del diritto nazionale, soltanto le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 che sono supplementari rispetto a quelle contenute nel prospetto devono essere divulgate separatamente o come informazioni supplementari nel prospetto. 4.   Per ogni FIA UE che gestiscono e per ogni FIA che commercializzano nell’Unione, i GEFIA comunicano periodicamente agli investitori: a) la percentuale di attività del FIA oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida; b) qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del FIA; c) il profilo di rischio attuale del FIA e i sistemi di gestione dei rischi utilizzati dal GEFIA per gestire tali rischi. 5.   I GEFIA che gestiscono FIA UE ricorrendo alla leva finanziaria o che commercializzano FIA nell’Unione ricorrendo alla leva finanziaria divulgano periodicamente per ciascuno di tali fondi: a) eventuali modifiche al livello massimo della leva finanziaria che il GEFIA può utilizzare per conto del FIA nonché ogni diritto di riutilizzo di garanzie finanziarie o ogni garanzia accordata nel quadro di accordi di leva finanziaria; b) l’importo totale della leva finanziaria utilizzata da tale FIA. 6.   La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure che specifichino gli obblighi di informazione dei GEFIA di cui ai paragrafi 4 e 5, compresa la frequenza della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5. Tali misure sono adeguate al tipo di GEFIA ai quali si applicano.
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