Art. 142
Piano di risanamento e piano di finanziamento
In vigore dal 25 nov 2009
Piano di risanamento e piano di finanziamento
1. Il piano di risanamento di cui all’, paragrafo 2 e il piano di finanziamento di cui all’, paragrafo 2 includono quanto meno le indicazioni o giustificazioni riguardanti quanto segue:
a)
le previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
b)
le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;
c)
la probabile situazione di tesoreria;
d)
le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;
e)
la politica di riassicurazione nel suo complesso.
2. Ove abbiano chiesto un piano di risanamento di cui all’, paragrafo 2, o un piano di finanziamento di cui all’, paragrafo 2, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità di vigilanza si astengono dal rilasciare un attestato conformemente all’, fintantoché ritengano che i diritti dei contraenti o gli impegni contrattuali dell’impresa di riassicurazione siano a rischio.
Storico versioni
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