Art. 144
Revoca dell’autorizzazione
In vigore dal 25 nov 2009
Revoca dell’autorizzazione
1. L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine può revocare un’autorizzazione concessa ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nei casi seguenti:
a)
l’impresa interessata non fa uso dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o cessa di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi la decadenza dell’autorizzazione;
b)
l’impresa interessata non soddisfa più le condizioni per l’autorizzazione;
c)
l’impresa interessata viene gravemente meno agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile.
L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine revoca un’autorizzazione accordata a un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nel caso in cui quest’ultima non rispetti il requisito patrimoniale minimo e l’autorità di vigilanza ritenga che il piano di finanziamento presentato sia manifestamente inadeguato o che l’impresa interessata non rispetti il piano approvato entro tre mesi dal rilevamento dell’inosservanza del requisito patrimoniale minimo.
2. L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa della revoca o della decadenza dell’autorizzazione le autorità di vigilanza degli altri Stati membri, le quali adottano opportune misure onde impedire all’impresa di assicurazione o di riassicurazione di dare inizio a nuove operazioni sul loro territorio.
L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine adotta inoltre, con il concorso delle autorità in questione, ogni misura atta a salvaguardare gli interessi degli assicurati, e in particolare restringe la libera disponibilità delle attività dell’impresa di assicurazione, in conformità dell’.
3. Qualsiasi decisione di revoca dell’autorizzazione è motivata in modo preciso e notificata all’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.
Storico versioni
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