Art. 144 · Revoca dell’autorizzazione

Art. 144

Revoca dell’autorizzazione

In vigore dal 25 nov 2009
Revoca dell’autorizzazione 1.   L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine può revocare un’autorizzazione concessa ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nei casi seguenti: a) l’impresa interessata non fa uso dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o cessa di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi la decadenza dell’autorizzazione; b) l’impresa interessata non soddisfa più le condizioni per l’autorizzazione; c) l’impresa interessata viene gravemente meno agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile. L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine revoca un’autorizzazione accordata a un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nel caso in cui quest’ultima non rispetti il requisito patrimoniale minimo e l’autorità di vigilanza ritenga che il piano di finanziamento presentato sia manifestamente inadeguato o che l’impresa interessata non rispetti il piano approvato entro tre mesi dal rilevamento dell’inosservanza del requisito patrimoniale minimo. 2.   L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa della revoca o della decadenza dell’autorizzazione le autorità di vigilanza degli altri Stati membri, le quali adottano opportune misure onde impedire all’impresa di assicurazione o di riassicurazione di dare inizio a nuove operazioni sul loro territorio. L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine adotta inoltre, con il concorso delle autorità in questione, ogni misura atta a salvaguardare gli interessi degli assicurati, e in particolare restringe la libera disponibilità delle attività dell’impresa di assicurazione, in conformità dell’. 3.   Qualsiasi decisione di revoca dell’autorizzazione è motivata in modo preciso e notificata all’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.
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