Art. 146

Comunicazione delle informazioni

In vigore dal 25 nov 2009
Comunicazione delle informazioni 1.   Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, sempreché non abbiano motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell’adeguatezza del sistema di governance o della situazione finanziaria dell’impresa di assicurazione o dei requisiti di competenza e onorabilità ai sensi dell’ del mandatario generale, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui all’, paragrafo 2, comunicano dette informazioni alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante e ne informano l’impresa di assicurazione interessata. Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine attestano altresì che l’impresa di assicurazione copre il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo calcolati conformemente agli . 2.   Qualora le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine rifiutino di comunicare le informazioni di cui all’, paragrafo 2, alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, esse comunicano le ragioni di tale rifiuto all’impresa di assicurazione interessata entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni. Il rifiuto o la mancata risposta è oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine. 3.   Prima che la succursale dell’impresa di assicurazione inizi le proprie attività, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante dispongono, ove applicabile, di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 per indicare all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine le condizioni alle quali, per motivi d’interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante. L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine comunica tali informazioni all’impresa di assicurazione interessata. L’impresa di assicurazione può istituire la succursale ed iniziare l’attività dal momento in cui l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ha ricevuto tale comunicazione o, qualora non venga ricevuta alcuna comunicazione, dalla scadenza del termine di cui al primo comma.
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Comunicazione delle informazioni (Art. 146 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo