Art. 147

Notifica preventiva allo Stato membro di origine

In vigore dal 25 nov 2009
Notifica preventiva allo Stato membro di origine L’impresa di assicurazione che intenda svolgere per la prima volta in uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuta a notificarlo preventivamente alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, precisando la natura dei rischi o degli impegni che si propone di coprire.
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Notifica preventiva allo Stato membro di origine (Art. 147 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo