Art. 143

Misure di attuazione

In vigore dal 25 nov 2009
Misure di attuazione La Commissione adotta misure di attuazione che specificano i fattori da tenere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 4, compreso l’opportuno periodo di tempo massimo, espresso in numero totale di mesi, che è lo stesso per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, come menzionato dall’, paragrafo 4, primo comma. Qualora sia necessario rafforzare la convergenza, la Commissione può adottare misure di attuazione che fissano ulteriori specifiche per quanto riguarda il piano di risanamento di cui all’, paragrafo 2, il piano di finanziamento di cui all’, paragrafo 2, e per quanto riguarda l’, evitando con cura effetti prociclici. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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Misure di attuazione (Art. 143 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo